Riconciliazione di coniugi separati
Ultima modifica 20 aprile 2020
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza l’intervento del Giudice, inoltrando apposita richiesta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio.
I coniugi devono compilare e sottoscrivere la Dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione.
L’Ufficiale dello stato civile verifica i dati dichiarati dai coniugi mediante acquisizione d’ufficio dei documenti necessari.
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata dall’ufficio competente.
La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi.
Requisiti richiesti
- Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio;
- copia della sentenza od omologa di separazione;
- documenti di identità;
- presenza di entrambi i coniugi.