L'autocertificazione e i privati
Ultimo aggiornamento: 5 gennaio 2021, 09:58
In data 15 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
L’art. 30-bis introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto ai rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, (ad esempio Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive etc.)
Prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso all’ art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
Con il nuovo Decreto Semplificazioni, i soggetti pubblici e privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni e hanno la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti solo ai privati.
In questo caso l’emissione del certificato è soggetta all’imposta di bollo (marca da bollo da 16 euro).