Cremazione e affidamento ceneri
Ultima modifica 16 febbraio 2024
L'autorizzazione alla cremazione di una salma può avvenire solo sulla base di una esplicita espressione di volontà manifestata in vita direttamente dall'interessato o dopo il decesso dal coniuge superstite o, in sua mancanza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi.
La cremazione può anche essere richiesta per resti ossei o per salma indecomposta, rinvenuta dopo 10 anni di inumazione (sepoltura in terra) o dopo 20 anni di tumulazione in sepoltura privata.
Nella regione Lombardia le ceneri derivanti dalla cremazione, racchiuse in apposita urna cineraria di idoneo materiale, debitamente sigillata e con l’indicazione delle generalità del defunto, possono essere affidate ai familiari quando vi sia:
- espressa volontà del defunto;
- volontà del coniuge o in mancanza del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.
Nel caso di più parenti dello stesso grado occorre la maggioranza assoluta di essi e in caso di disaccordo l’urna viene temporaneamente tumulata nel cimitero.
E’ possibile l’affidamento anche di ceneri derivanti da cremazioni già avvenute e precedentemente tumulate.
Il familiare affidatario deve inoltrare richiesta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o nel Comune in cui sono conservate le ceneri.